Art. 2 (Convenzione)
INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA TUTELARE ARTICOLO 2. Al fine di individuare con precisione i monumenti, insiemi architettonici e siti suscettibili di essere tutelati, ciascuna Parte s'impegna a farne l'inventario, e, in caso di pericolo incombente sui beni interessati, ad elaborare nei piu' brevi termini una documentazione adeguata.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
