INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA TUTELARE ARTICOLO 2. Al fine di individuare con precisione i monumenti, insiemi architettonici e siti suscettibili di essere tutelati, ciascuna Parte s'impegna a farne l'inventario, e, in caso di pericolo incombente sui beni interessati, ad elaborare nei piu' brevi termini una documentazione adeguata.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art2 · fonte su Normattiva