PROCEDURE LEGISLATIVE DI TUTELA ARTICOLO 3. Ciascuna Parte s'impegna: 1. a porre in atto un regime legislativo di tutela del patrimonio architettonico 2. a garantire, nell'ambito di detto regime e secondo modalita proprie ad ogni Stato o regione, la tutela dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art3 · fonte su Normattiva