Art. 3 (Convenzione)
PROCEDURE LEGISLATIVE DI TUTELA ARTICOLO 3. Ciascuna Parte s'impegna: 1. a porre in atto un regime legislativo di tutela del patrimonio architettonico 2. a garantire, nell'ambito di detto regime e secondo modalita proprie ad ogni Stato o regione, la tutela dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
