Art. 1 (Convenzione)
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e di attuare una piu' stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Riconoscendo che il patrimonio architettonico rappresenta una espressione insostituibile della ricchezza e della varieta del patrimonio culturale europeo, un'inestimabile testimonianza del nostro passato ed un bene comune a tutti gli Europei; Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 1° di detta Convenzione; Vista la Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari nazionali alle esigenze di una conservazione integrata del patrimonio architettonico; Vista la Raccomandazione 880 (1979) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla conservazione del patrimonio architettonico; Tenendo conto della Raccomandazione n. R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa alla formazione specializzata di architetti, urbanisti, ingegneri del genio civile e paesaggisti, come pure la Raccomandazione n. R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata il 1° luglio 1981, relativa alle azioni da intraprendere a favore di alcuni mestieri nel settore dell'attivita artigianale minacciati di estinzione; Ricordando l'importanza di tramandare un sistema di riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare l'ambito di vita urbana e rurale e di favorire, con l'occasione, lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle Regioni; Affermando che e' opportuno accordarsi sugli orientamenti fondamentali di una politica comune che sia garante della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico; Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ARTICOLO 1. Ai fini della presente Convenzione il termine "patrimonio architettonico comprende i seguenti beni immobili: 1. I monumenti: ogni realizzazione di particolare rilievo per via del suo interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, ivi comprese le installazioni o gli elementi decorativi che sono parte integrante di dette realizzazioni. 2. Gli insiemi architettonici: insiemi omogenei di costruzioni urbane o rurali, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, sufficientemente armonici per essere oggetto di una limitazione topografica. 3. I siti: realizzazioni combinate dell'uomo e della natura, parzialmente costruite e che costituiscono degli spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei da essere oggetto di una delimitazione topografica, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
