SANZIONI ARTICOLO 9. Ciascuna Parte s'impegna nell'ambito dei poteri di sua competenza, a fare in modo che le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico siano oggetto di misure adeguate e sufficienti da parte dell'autorita competente. Tali misure potranno comportare, se del caso, l'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio irregolarmente costruito o di riportare il bene tutelato alla sua condizione primitiva.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art9 · fonte su Normattiva