Art. 9 (Convenzione)
SANZIONI ARTICOLO 9. Ciascuna Parte s'impegna nell'ambito dei poteri di sua competenza, a fare in modo che le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico siano oggetto di misure adeguate e sufficienti da parte dell'autorita competente. Tali misure potranno comportare, se del caso, l'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio irregolarmente costruito o di riportare il bene tutelato alla sua condizione primitiva.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
