Art. 8 (Convenzione)
Parte s'impegna, al fine di limitare i rischi di degrado fisico del patrimonio architettonico: 1. ad appoggiare la ricerca scientifica volta ad individuare ed analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti: 3.dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti; 2. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio architettonico nelle politiche di lotta contro l'inquinamento.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
