DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
- 1)Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.
- 2)Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
- 3)Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.
- 4)Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle Parti Contraenti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potra' essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia perche' effettui la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato ad effettuare la nomina.
- 5)Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolati. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio consulente nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
