DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.
- 1)Tutti i tipi di controversie o divergenze, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relative ad un investimento di tale investitore nel territorio della prima Parte Contraente dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.
- 2)Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:
- a)al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione, ovvero
- b)al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti tramite Conciliazione o Arbitrato istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati fatta a Washington il 18 marzo 1965.
- 3)Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione attinente all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
