DI UTILIZZAZIONE 1. I dati di carattere personale richiamati dal sistema di informazione, dal sistema di indice o dagli archivi creati per fini di analisi e i dati comunicati con qualsiasi altro mezzo appropriato possono essere trasmessi o utilizzati unicamente dai servizi competenti degli Stati membri per prevenire e combattere la criminalita' che rientra nella competenza dell'Europol e le altre forme gravi di criminalita'. I dati di cui al primo comma sono utilizzati nel rispetto della legislazione dello Stato membro nella cui competenza rientrano i servizi utilizzatori. L'Europol puo' utilizzare dati di cui al paragrafo 1 solo per lo svolgimento delle sue funzioni di cui all'articolo 3. 2. Qualora per singoli dati lo Stato membro che li trasmette o lo Stato o l'organismo terzo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dichiari che l'utilizzazione e' subordinata a particolari restrizioni nello Stato membro o presso il terzo, dette restrizioni devono essere rispettate anche dall'utilizzatore eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorita' giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo dei servizi nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. In questo caso i dati possono essere utilizzati solo previa consultazione dello Stato che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. 3. L'utilizzazione dei dati a scopi diversi o da parte di autorita' diverse da quanto previsto all'articolo 2 e' possibile solo previa autorizzazione dello Stato membro che ha trasmesso i dati sempre che la sua legislazione nazionale lo permetta.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art17 · fonte su Normattiva