' PER LA PROTEZIONE DEI DATI 1. Salvo diversa disposizione della presente convenzione la responsabilita' per la protezione dei dati conservati presso l'Europol - in particolare per la legittimita' del rilevamento e della trasmissione all'Europol, come pure per l'introduzione, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati nonche' il controllo dei tempi d'archiviazione - incombe:
- 1)allo Stato membro che ha introdotto o trasmesso i dati,
- 2)all'Europol per dati che gli sono stati trasmessi da terzi o che rappresentano il risultato dell'attivita' di analisi dell'Europol stesso. 2. Inoltre, salvo diversa disposizione della presente convenzione, l'Europol e' responsabile di tutti i dati pervenutigli e da esso trattati, sia che tali dati si trovino nel sistema di informazione di cui all'articolo 8 o negli archivi creati per fini di analisi di cui all'articolo 10, oppure nel sistema di indice di cui all'articolo 11, ovvero negli archivi di cui all'articolo 14, paragrafo 3. 3. L'Europol memorizza i dati in modo che sia possibile individuare gli Stati membri o i terzi che li hanno trasmessi oppure accertare se essi rappresentano il risultato dell'analisi dell'Europol.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
