DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE 1. Nel sistema di informazione possono essere memorizzati, modificati e utilizzati solo i dati necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Europol, ad eccezione dei dati relativi ai reati connessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma. I dati introdotti riguardano:
- 1)persone sospettate, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro in questione, di aver commesso un reato o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato se l'Europol e' competente per tale reato ai sensi dell'articolo 2;
- 2)persone di cui, in base alla legislazione nazionale, si puo' presumere, in seguito a determinati fatti gravi, che commetteranno reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'articolo 2. 2. I dati concernenti le persone contemplate al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
- 1)cognome, cognome da nubile, nomi e eventuali alias o appellativi correnti;
- 2)data e luogo di nascita;
- 3)cittadinanza;
- 4)sesso;
- 5)se necessario, altri elementi utili all'identificazione, segnatamente caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili. 3. Oltre ai dati contemplati nel paragrafo 2 e al riferimento all'Europol o all'unita' nazionale che ha introdotto i dati, possono essere memorizzate, modificate e utilizzate nel sistema di informazione le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo l:
- 1)reati commessi, reati di cui sono accusate, con date e luoghi;
- 2)strumenti di reato effettivi o potenziali;
- 3)servizi responsabili e sigle dei fascicoli;
- 4)sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
- 5)condanne, nella misura in cui riguardino reati che rientrano nelle competenze dell'Europol ai sensi dell'articolo 2. Questi dati possono anche essere introdotti qualora non contengano ancora riferimenti alle persone. Se i dati sono introdotti dallo stesso Europol, questo indica inoltre, accanto alla propria sigla, se siano stati trasmessi da terzi o risultino da sue attivita' d'analisi. 4. Le informazioni complementari sulle categorie di persone di cui al paragrafo 1, detenute dall'Europol e dalle unita' nazionali, possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unita' nazionale ed all'Europol. Per le unita' nazionali, detta comunicazione e' effettuata nel rispetto della legislazione nazionale. Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o piu' reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma il dato memorizzato nel sistema d'informazione e' corredato di un'indicazione che segnala l'esistenza dei reati connessi, per consentire alle unita' nazionali ed all'Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi. 5. Se il procedimento contro l'interessato e' definitivamente archiviato o se quest'ultimo e' assolto, i dati oggetto di questa decisione devono essere cancellati.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
