IN VIGORE 1. La presente convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalita'. 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, l'Europol iniziera' la sua attivita' ai sensi della presente convenzione solo quando sara' entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2. 5. Con l'inizio dell'attivita' dell'Europol prendera' fine l'attivita' dell'Unita' droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unita' droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unita' droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unita' o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonche' della totalita' dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti. 6. A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attivita' dell'Europol.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art45 · fonte su Normattiva