[1]Adozione e entrata in vigore

[2]1. La presente convenzione e' sottoposta a adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

[3]2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

[4]3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato che procede per ultimo e questa formalita'.

[5]4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 17, e' applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art24 · fonte su Normattiva