1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ad opera del depositario. FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art47 · fonte su Normattiva