Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
