[1]ARTICOLO XII

[2]COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

[3]1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza.

[4]2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxii · fonte su Normattiva