[1]ARTICOLO XII
[2]COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA
[3]1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza.
[4]2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
