[1]ARTICOLO XIII

[2]COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

[3]1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorita' giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della liberta' personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.

[4]2. ll trasferimento e' rifiutato:

  • a)se la persona privata della liberta' personale non vi acconsente;
  • b)se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la privazione della liberta':
  • c)se a giudizio delle Autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si' oppongono all'esecuzione della misura.

[5]3. La persona trasferita deve rimanere privata della liberta' personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in liberta'.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxiii · fonte su Normattiva