[1]ARTICOLO XVIII
[2]SPESE
[3]1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
[4]2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della liberta' personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennita' di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
