[1]amministrative

[2]1. Le autorita' competenti delle due Parti stabiliscono, mediante intese amministrative, le misure necessarie all'applicazione del presente Accordo. 2. In tali intese sono indicate le autorita' e le istituzioni competenti e sono designati gli organismi di collegamento delle Parti.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art22 · fonte su Normattiva