1. Le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno:

  • a)accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo;
  • b)designare, tra le autorita' competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e
  • c)comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo. 2. Le autorita' e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sara' completamente gratuita.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art14 · fonte su Normattiva