1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi. 2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorita' competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art7 · fonte su Normattiva