[1]generali

[2]1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive di questa parte II: (a) un lavoratore dipendente che svolga la propria attivita' nel territorio di una Parte e' soggetto, rispetto a questa attivita', unicamente alla legislazione di questa Parte; (b) un lavoratore autonomo residente nel territorio di una Parte che svolge la propria attivita' nel territorio di entrambe le Parti, e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla legislazione della prima Parte. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera (b), un lavoratore e' considerato risiedere nel territorio della Parte in cui dispone di una dimora permanente e, se dispone di una dimora permanente nei territori di entrambe le Parti, e' considerato risiedere nel territorio della Parte nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art6 · fonte su Normattiva