Art. 12 (Convenzione)
[1]Assistenza tecnica
[2]1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione e' essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.
[3]2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacita' di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.
[4]3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilita' comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacita' relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.
[5]4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacita' e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.
[6]5. Ai fini del presente articolo, nelle attivita' di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
