Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Art. 2 (Convenzione)
[1]Definizioni
[2]Ai fini della presente convenzione:
- a)per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore;
- b)per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi;
- c)per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
