Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Nota e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.
Testo vigente dal 3 agosto 1965
