Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Nota e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 3 agosto 1965
