1. Le Parti promuoveranno l'importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori: - Aeronautico; - Navale; - approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento). 2. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi sara' soggetta al preventivo benestare del Paese cedente.
Testo vigente dal 6 luglio 2015
