1. Le Parti promuoveranno l'importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori: - Aeronautico; - Navale; - approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento). 2. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi sara' soggetta al preventivo benestare del Paese cedente.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art4 · fonte su Normattiva