Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalita':

  • 1)visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti;
  • 2)scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro;
  • 3)partecipazione a conferenze e seminari;
  • 4)istruzione nelle scuole militari;
  • 5)partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi;
  • 6)partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;
  • 7)scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione;
  • 8)partecipazione ad eventi sportivi e cultura
  • 9)altre modalita' definite di comune accordo.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art3 · fonte su Normattiva