1. Gli Organi delegati dalle Parti, annualmente, elaboreranno il piano di cooperazione militare per l'anno successivo, che dovra' essere concordato ed accettato entro il 15 novembre dell'anno precedente. 2. Nel piano di cooperazione militare saranno riportate le attivita', le forme di cooperazione, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento, gli Enti responsabili, le fonti di finanziamento e gli altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle attivita'.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art7 · fonte su Normattiva