Art. 9 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Strategie e operazioni di polizia
[2]1. Le Parti assicurano che strategie di polizia siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell'esperienza e delle buone prazzi nazionali ed internazionali, e che siano coerenti con il piu' ampio approccio integrato a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza. 2. Le Parti assicurano che le strategie di polizia tengano conto di buone prassi tra cui, in particolare: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, dispiegamento di forze in funzione del rischio, interventi proporzionati per prevenire l'aumento di rischi o disordini, efficace dialogo con tifosi e piu' ampia comunita', e raccolta di prove di attivita' criminali cosi' come la condivisione di queste prove con le competenti autorita' responsabili per l'azione penale. 3. La Parti assicurano che la polizia lavori in collaborazione con organizzatori, tifosi, comuita' locali e altre parti interessate nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri ed accoglienti per tutti gli interessati.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
