(1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prendera' tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalita': (a) i membri del personale dell'Agenzia; e (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia. (2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedira' il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consultera' urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica. (3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sara' evasa con la massima rapidita' possibile. (4) La GIGO comunichera' al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art44 · fonte su Normattiva