[1]Campo di applicazione per materia

[2](1) Il presente Accordo si applica: 1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

  • a)la pensione per limite d'eta';
  • b)la pensione di disabilita' causata da una malattia generale;
  • c)la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • d)la pensione ai superstiti; 2. per la Repubblica Italiana:
  • a)alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • b)alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1). (3) Il presente Accordo non si applica: (a) per la Repubblica Italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; (b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. (4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto delle legislazioni moldava e italiana, nonche' del diritto nazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art2 · fonte su Normattiva