[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Definizioni

[6](1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano: 1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 2. autorita' competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 3. istituzione competente: l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo: (a) per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; (b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 4. beneficiario: la persona che e' o e' stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 5. periodo di assicurazione: periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformita' con la legislazione di ogni Parte; 6. prestazione: le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte; 7. residenza: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione; 8. dimora: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione; 9. familiari: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte; (2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte

Testo vigente dal 25 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art1 · fonte su Normattiva