[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
[2]Preambolo
[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, di seguito denominate le «Parti», Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, Animate dalla comune volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Definizioni
[6](1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
- a)il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova;
- b)il termine «legislazione» designa le norme vigenti, attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'Articolo 2 del presente Accordo;
- c)il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova;
- d)il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale Istituzione si trova e designa: i. per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; ii. per la Repubblica italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
- e)il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
- f)il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
- g)il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- h)il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- i)il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
- l)il termine «residenza» designa la dimora abituale;
- m)il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
- n)il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
- o)il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione di ciascuna Parte. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile di ciascuna Parte.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
