1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalita' di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. 2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa:

  • a)per quanto riguarda l'Italia: (1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); (2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); (3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); (4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
  • b)per quanto riguarda la Svizzera: (1) le Ferrovie federali svizzere (FFS); (2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); (3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorita' dei due Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943~art19 · fonte su Normattiva