1. Dopo la lettera b) del Protocollo e' inserita la seguente disposizione: "c) Le disposizioni dell'articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attivita' lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti: - ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani); - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza); - ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori); - INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale); - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); - ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale); - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali); - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori)". 2. Le successive lettere c), d) ed e) del Protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).

Testo vigente dal 12 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943~protocollo-art3 · fonte su Normattiva