Agli oneri relativi alle contribuzioni dovute dall'Italia alla Comunita' economica europea per le azioni comunitarie d'aiuto, si provvede a carico delle somme autorizzate per la regolazione dei rapporti finanziari tra l'Italia e la Comunita' per quanto riguarda le quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Testo vigente dal 20 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;944~art7 · fonte su Normattiva