Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' sostituito dal seguente: "1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art73 · fonte su Normattiva