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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni:

[2]Art. 1. - E' aggiunto, in fine, il seguente comma: Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nei precedenti commi sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice fusione della sugna di maiale. Art. 20. - Al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad un anno, sono sostituite le seguenti: reclusione da tre mesi a due anni. Art. 28. - Al primo comma e' premesso il seguente: Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;949~artunico · fonte del testo