[1]Obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione

[2]1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l'altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione. 2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:

  • a)nel caso dell'Italia, in relazione a ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione: (1) il nome, l'indirizzo e TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata che e' un titolare di tale conto e, nel caso di un'entita' non statunitense che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica indicate nell'Allegato I, e' identificato come avente una o piu' persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata, il nome, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense di tale entita' e di ciascuna di tali persone statunitensi specificate; (2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); (3) il nome e il numero di identificazione della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; (4) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto e' stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura; (5) nel caso di un conto di custodia: (A) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonche' l'importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e (B) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito come custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto; (6) nel caso di un qualsiasi conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e (7) nel caso di qualsiasi conto non descritto nei sub-paragrafi (5) o (6) del presente paragrafo, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
  • b)nel caso degli Stati Uniti, in relazione a ciascun conto italiano oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione: (1) il nome, l'indirizzo e il TIN italiano di qualsiasi persona che e' un residente dell'Italia e titolare di tale conto; (2) il numero di conto (o l'equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); (3) il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione; (4) l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito; (5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, e (6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;95~accordo-art2 · fonte su Normattiva