Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 luglio 2015 al 1 gennaio 2027

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