[1]Art. IX.

[2]1. Ciascuna Parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. Ciascuna parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artix · fonte su Normattiva