[1]Art. VIII.
[2]Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprieta' Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilita', e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.
Testo vigente dal 26 giugno 2021
