Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilita' e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art17 · fonte su Normattiva