[1]Articolo VII: Proprieta' intellettuale

[2]1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprieta' intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo piu' favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima. 2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;135~accordo-artvii · fonte su Normattiva