[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E l'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA

[2]PREMESSA

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti",

[4]Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003;

[5]Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana;

[6]Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunita' dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti;

[7]Hanno convenuto quanto segue:

[8]ARTICOLO I

[9]DEFINIZIONI

[10]1. In questo Accordo:

  • a)"EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo;
  • b)"il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;
  • c)"Autorita' Italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformita' alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana;
  • d)"Direttore" indica il Direttore dell'EFI;
  • e)"Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo;
  • f)"Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale.
  • g)"Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
  • i)"proprieta' dell'Organizzazione" indica tutte le proprieta' e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
  • j)"archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
  • k)"Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore.
  • l)"familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-arti · fonte su Normattiva