[1]ARTICOLO II

[2]SEDE

[3]1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma.

[4]2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato.

[5]3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 2, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede.

[6]4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese le attrezzature, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal governo, sono a carico di EFI, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artii · fonte su Normattiva