[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

[3]Tenendo in considerazione la volonta' delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO);

[4]Considerato che la Repubblica Italiana e' uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione;

[5]Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutte i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede;

[6]Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunita' dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate;

[7]Hanno convenuto quanto segue:

[8]ARTICOLO I

[9]DEFINIZIONI

[10]1. In questo Accordo:

[11](a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonche' le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che e' gia' stato creato o che sara' creato in futuro;

[12](b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;

[13](c) "Autorita' italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformita' con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana;

[14](d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale.

[15](e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;

[16](f) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;

[17](g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO;

[18](i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo;

[19](l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio;

[20](m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-arti · fonte su Normattiva