1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea cosi' designata l'appropriata autorizzazione ad operare. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali autorita' all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione ad operare di cui al paragrafo 2) del presente articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformita' con le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art3 · fonte su Normattiva