Soltanto le autorita' competenti delle due Parti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, sono competenti ad assicurare l'effettivo rispetto della ripartizione dei diritti di traffico marittimo, al fine di garantire una equa partecipazione al traffico marittimo tra i due Paesi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art13 · fonte su Normattiva