Art. 13 (Accordo) — Partecipazione al traffico marittimo
Soltanto le autorita' competenti delle due Parti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, sono competenti ad assicurare l'effettivo rispetto della ripartizione dei diritti di traffico marittimo, al fine di garantire una equa partecipazione al traffico marittimo tra i due Paesi.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
