Art. 12 (Accordo) — Diritto di traffico
1. Per quanto riguarda il trasporto delle merci di qualunque genere scambiate tra i territori delle due Parti per via mare, qualunque sia il porto d'imbarco e di sbarco, il regime che le Parti contraenti dovranno applicare alle navi gestite dalle loro rispettive flotte si basera' sulla formula di ripartizione 40/40/20, con riferimento al valore del nolo ed al volume del carico. 2. Una lista delle merci da escludere dall'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e' allegata al presente accordo. Il trasporto di dette merci sara' oggetto di un accordo particolare tra le due Parti. 3. Senza pregiudicare gli impegni assunti sul piano internazionale, ciascuna Parte contraente disporra' in modo sovrano dei diritti di traffico marittimo che gli competono ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
